Domenica, 22 Settembre 2019 07:27

Detenzione armi, licenza di porto, disparità di trattamento

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Nel caso in cui la Prefettura dovesse emettere un decreto per respingere l’istanza per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, come si fa a capire se può essere presentato il ricorso?

Poniamo il caso che il “no” sia dovuto (secondo l’interpretazione del Prefetto) all’inesistenza di situazioni di pericolo per l'incolumità fisica del ricorrente e, inoltre, si dica che la situazione di rischio è del tutto potenziale ed indeterminata, tale da non giustificare la necessità di andare armato.

Di fronte a un rigetto di questo tipo, la domanda che bisogna porsi è in che termini sia proponibile un ricorso.

Ebbene, la risposta è affermativa: il ricorso si può presentare in vari casi.

Uno tra questi è quello in cui c’è un eccesso di potere dell’Autorità, cioè quando questa, in casi analoghi a quello che esamina, ha deciso in modo diverso e favorevole per altre persone.

Stiamo parlando di casi, non infrequenti, di disparità di trattamento.

In pratica, ci si trova in presenza di eccesso di potere quando l'Amministrazione, nel respingere l'istanza formulata da un appartenente ad una categoria per la quale non ci sono particolari esigenze da tutelare col rilascio della licenza di porto d'armi, ha invece accolto l'istanza di chi si trova in una situazione sostanzialmente equivalente.

Quindi chi sceglie di impugnare un diniego di licenza può (e, anzi, deve) dedurre che, in un caso equivalente anche per circostanze di tempo e di luogo, l'istanza di altri è stata accolta.

La conferma di questo criterio ed onere procedurale proviene dal Tar Salerno, il cui Collegio si è pronunciato con la sentenza n. 1542 del 9 settembre 2019.  

 

La questione racchiude alcuni principi base, sempre utili da tenere a mente.

 

 

Indice

Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?

Cosa deve fare la Prefettura prima di rigettare la domanda di rilascio?

Cosa può fare il Tar sul rigetto della domanda di rilascio?

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

 

Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?

Tra i vari casi di ricorribilità, come abbiamo anticipato il decreto si può senz’altro criticare nei casi di disparità di trattamento, cioè in pratica, quando ci si trova in presenza di eccesso

di potere per cui l'Amministrazione, nel respingere l'istanza formulata da un appartenente ad una categoria per la quale non ci sono particolari esigenze da tutelare col rilascio della licenza di

porto d'armi, ha invece accolto l'istanza di chi si trova in una situazione sostanzialmente equivalente.

 

 

Cosa deve fare la Prefettura prima di rigettare la domanda di rilascio?

La Prefettura, nella valutazione dell’istanza, quindi nella fase istruttoria, deve compiere una valutazione ad ampio raggio e non può (non deve) sconfinare nell’eccesso di potere.

Se questo si verifica, la persona interessata può ricorrere alla magistratura amministrativa e chiedere che venga annullato il decreto negativo.

Il ricorso è ipotizzabile anche in altri casi; a titolo di esempio, tra questi ricordiamo quello relativo alle valutazioni prefettizie irragionevoli (rispetto alle considerazioni della Questura sul caso da esaminare).

 

 

Cosa può fare il Tar sul rigetto della domanda di rilascio?

Il Tar, quando si trova di fronte ad un quadro come quello descritto, ossia di disparità di trattamento, annulla il decreto del Prefetto.

Spesso condanna l’amministrazione anche alle spese di lite.

Da tenere presente: per questo tipo di ricorsi è onere del ricorrente prospettare al Giudice la disparità di trattamento rispetto ad un caso identico.

Solo così, infatti, la lamentela può essere portata all’attenzione del Collegio giudicante e può quindi dare un peso specifico al ricorso.

In ultima analisi: bisogna far valere l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, decisi favorevolmente.

 

 

Come chiedere assistenza allo studio legale?

E’ semplice: basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 2741 volte Ultima modifica il Domenica, 22 Settembre 2019 12:27
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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