C’è promotore e promotore
Diciamo la verità: quante volte la cronaca ci ha riportato notizie di promotori finanziari, o sedicenti tali, che hanno ricevuto ingenti somme (risparmi) dai loro clienti e non le hanno investite, scegliendo di “intascarsele”?
Tante sicuramente: negli ultimi anni sono a decine le notizie di questo tipo, così come le radiazioni dei promotori “infedeli”.
Ovviamente non tutti i promotori appartengono alla categoria del furbetti: la stragrande maggioranza è composta da professionisti seri ed avveduti.
In generale, quando purtroppo si verificano casi del genere, esistono contromisure atte a riparare il danno, per così dire.
Scopriamo insieme quindi, con l’aiuto di una sentenza, come fare per avere questo risarcimento.
Il caso
E’ tratto dalla sentenza n. 2541 dell’11 maggio 2017 della Corte di Appello di Napoli, sezione civile terza bis.
Sentenza interessante, dove la società di intermediazione finanziaria è stata chiamata a rispondere dell’illecito commesso dal suo promotore, dal momento che c’è stata la dimostrazione chiara di un legame tra l’operazione da lui posta in essere ed esecuzione del mandato dell’istituzione di appartenenza.
In pratica è stato provato che l’attività del promotore è stata svolta per conto della mandante intermediaria: il promotore infedele intasca qualcosa come 270 mila euro o poco più, facendoli letteralmente sparire dal portafoglio risparmi del malcapitato cliente.
La condizione per avere il risarcimento
E’ presto detto: se quello è il principio,
- per aver il giusto ristoro ciò che serve è dimostrare in causa che il professionista ha commesso l’illecito agendo in qualità di promotore.
Niente altro.
Servirà a poco l’opposizione della banca / intermediaria finanziaria se cercasse di dimostrare che, in realtà, il suo collaboratore ha agito “extra mandato”, cioè al di fuori dei compiti affidati dall’istituto.
Cosa fare in situazioni analoghe
E’ del tutto evidente che una circostanza del genere non la auguriamo a nessuno.
Tuttavia, se per puro accidente dovesse capitare una “figura” professionale di questo tipo, il rimedio è quello di agire contro l’intermediario finanziario sfruttando il principio qui indicato, con riferimento anche alla pronuncia della Corte di Appello.
In definitiva: la società di intermediazione risponde sempre dell’illecito commesso a danno di un terzo, dal suo promotore, tutte le volte che questi lo ha commesso in questa veste.
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