Giovedì, 23 Novembre 2017 06:48

Guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza zoofila: l'origine del "SI" dei giudici sull'arma per difesa personale

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L’origine storica del “SI” del Tar e del Consiglio di Stato all’arma per difesa personale

 

Il mondo delle armi si divide, ma due “SI” storici aiutano a fare chiarezza sulla dibattuta questione.

Andiamo per un attimo a 3 giorni fa.

Nel post pubblicato il 21 novembre ho segnalato che il problema è assai complicato e contempla tesi ed idee contrastanti.

Sulla spinosa questione è facile sentire opinioni assolutamente divergenti tra chi appartiene al mondo armiero, per cui da una parte si schierano i più fermi detrattori, dall’altra invece gruppi di persone favorevoli al porto.

Nel commento del 21 novembre ho precisato che i giudici di primo grado hanno recentemente proposto la soluzione favorevole al ricorrente (Tar Napoli sezione 5, n. 5120 del 3 novembre 2017).

 

In pratica hanno risposto “SI” alla domanda se 

la categoria potesse essere effettivamente titolare di un interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s.

Ma se guardiamo bene, tanto era stato già confermato dal Tribunale (Tar Lazio Roma Sezione I ter n. 02503/2008,  concernente DINIEGO RILASCIO LICENZA DI PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE) e dallo stesso Consiglio di Stato ben 7 anni fa (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/05/2010: sentenza n. 2673).

 

Allora, per fare luce sul rebus, è il caso che torniamo indietro nel tempo: quel tanto che basta per renderci conto che il dilemma di oggi è stato già affrontato, scandagliato e risolto favorevolmente sette anni or sono.

 

2010: il pensiero e il ragionamento del C.d.S.

Nel caso del processo del 2010, il ricorso del Ministero viene respinto e il ricorrente, già vittorioso in primo grado, ha la meglio anche in secondo grado.

 

La sostanza del ragionamento che chiude la sentenza di appello è questa.

In generale, dice il Collegio di magistrati, è risaputo che c’è possibilità di azioni violente anche in presenza di conflitti banali, riferibili ad esempio a questioni di traffico e di parcheggio, o a futili diverbi di qualsiasi genere.

Premesso questo,

è difficile capire perché la vigilanza e la repressione di un’attività illegale, come il bracconaggio, dovrebbe ritenersi al di fuori da possibili situazioni di pericolo.

Magari solo per la modesta gravità delle sanzioni previste e per l’assenza, in passato, di reazioni violente nei confronti delle guardie di cui parliamo (viceversa è plausibile che l’attività svolta da queste ultime possa suscitare attriti e reazioni, in rapporto ai quali la consapevolezza del possesso di armi, da parte degli agenti coinvolti, potrebbe avere svolto un ruolo di deterrenza).

  • Se, allora, è ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d’arma siano consentiti nei soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale,
  • non è altrettanto ragionevole il mutato indirizzo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila) i cui componenti per ragioni di servizio o per l’assolvimento di compiti (che la stessa Amministrazione definisce di “rilevante importanza”) possono trovarsi ad affrontare situazioni di potenziale conflitto per il ripristino nell’interesse pubblico della legalità violata.

Il tutto magari anche con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini e, quindi, con un conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un’arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di pubblica sicurezza.

 

In pratica

L’orientamento dei giudici di primo e secondo grado, sia pur risalente a 7 anni fa, si rivela attuale in quanto esamina la questione con lo stesso iter logico giuridico della Magistratura del 2017.

Con la differenza che, a differenza del post del 21 novembre sullo stesso argomento, non abbiamo bisogno di attendere gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’interessante e complessa questione in appello, visto che qui disponiamo di dati giuridici completi.

 

 

Cosa puoi fare

L’argomento è molto sentito tra gli addetti ai lavori: lo studio riceve infatti molte richieste di informazioni sul tema.

Vista la mole di richieste, stiamo raccogliendo le preiscrizioni per mettere in atto iniziative su più fronti, tendenti a chiarire e a far emergere il problema con l’intento di risolverlo in senso favorevole per gli interessati sempre nel rispetto pieno della Legge.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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